Il mantenimento del concorso tra art. 171 ter e ricettazione, art. 648 codice penale aumenta l'efficacia deterrente dell'azione di contrasto con sanzioni cumulative di notevole rilievo

MILANO - La Federazione contro la pirateria musicale ha espresso apprezzamento per la rilevante decisione a Sezioni Unite della Corte di Cassazione che ha confermato il concorso tra i reati di pirateria e ricettazione: se integri il delitto di ricettazione l'acquisto per uso non personale di prodotti audiovisivi abusivamente riprodotti e privi di contrassegno S.I.A.E. e se il reato previsto dall'art. 171 ter legge 22 aprile 1941, n. 633, nel testo modificato dagli artt. 14 legge 18 agosto 2000, n. 248 e 26 d.lgs. 9 aprile 2003 n. 68, concorra con il delitto di ricettazione.

Dopo una serie di pronunce che escludevano il concorso della ricettazione a seguito dell'introduzione dell'illecito amministrativo al 174 ter (sanzione all'acquirente) - si legge in un nota - questa decisione a Sezioni Unite rimette le cose al suo posto mantenendo l'efficacia di un disposto normativo molto utile per la lotta alla pirateria. L'interpretazione che ammette il concorso, sarebbe derivata dalla presenza della congiunzione "con" (presente nell'art. 28 del D. Lgsl. 68/2003) al posto di "nei" (utilizzato dall'art. 16 della L. 248/00), una piccola ma rilevante modifica alla normativa ottenuta in sede di recepimento della Direttiva Copyright.

Il mantenimento del concorso tra art. 171 ter e ricettazione, art. 648 codice penale, aumenta l'efficacia deterrente dell'azione di contrasto con sanzioni cumulative di notevole rilievo. La sentenza, conclude la nota, stabilisce con certezza che l'applicazione dell'art. 174 ter (sanzione amministrativa) solo in caso di acquisto per uso personale.

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